La formazione dei lavoratori è regolamentata dal D.Lgs n. 81/08. Secondo l’art. 36 “Informazione ai lavoratori”, comma 2 del decreto, il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Secondo l’art.73 “Informazione, formazione e addestramento” poi, il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione ed un addestramento adeguati sulle condizioni di impiego delle attrezzature, sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, e sulle situazioni anormali prevedibili”.

Per quanto riguarda attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, la formazione, informazione ed addestramento devono essere “adeguati e specifici”, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, e gli operatori devono ottenere specifica abilitazione. Tali attrezzature, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione sono individuate In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012

In accordo con l’articolo 73 del D.Lgs n. 81/08, la Conferenza Stato Regioni, ha approvato un nuovo accordo (Atto n. 53/CSR del 22 febbraio 2012) che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. L’Accordo arriva a completamento della precedente Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione di base dei lavoratori, che disciplina invece la formazione generale, non relativa a mansioni o ad attrezzature particolari.


La partecipazione a suddetti corsi, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art.37 del D.Lgs n. 81/08. Inoltre, sempre secondo suddetto art. la formazione deve avvenire in orario di lavoro, e non può comportare oneri economici per i lavoratori.


Ferme restando le abilitazioni già previste, le attrezzature per le quali tale accordo, all’allegato A, prevede specifica abilitazione degli operatori sono:

  1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
  2. Gru a torre;
  3. Gru mobili;
  4. Gru per autocarro;
  5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”;
  6. Trattori agricoli o forestali;
  7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
  8. Pompe per calcestruzzo.

Soggetti formatori e percorso formativo.

Possono erogare la formazione oltre ai soggetti formatori istituzionali (Il Ministero del lavoro, l’Inail, le Regioni) anche le associazioni sindacali e gli ordini e i collegi professionali, nonché gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, pur con alcune limitazioni.

Sono inoltre abilitati gli enti di formazione con una esperienza minima di 3 anni nel settore specifico o di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, accreditati  presso i sistemi regionali in conformità all’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.

Il percorso formativo prevede vari moduli giuridico-normativi, teorici e pratici, con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature. Per alcuni moduli teorici è prevista la possibilità di erogare la formazione in modalità e-learning (allegato II): modulo giuridico-normativo (1 ora) e modulo tecnico (2, 3, 6 o 7 ore in funzione della tipologia di attrezzature).

Al termine dei moduli formativi, secondo le modalità stabilite nei punti 4 degli allegati relativi alle diverse attrezzature, devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze e le competenze tecnico-professionali acquisite, sui risultati delle quali vengono rilasciati gli attestati di abilitazione professionale.
Gli attestati devono contenere i seguenti elementi minimi:

  1. Denominazione del soggetto formatore;
  2. Dati anagrafici del partecipante al corso;
  3. Specifica della tipologia del corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore;
  4. Periodo di svolgimento del corso;
  5. Firma del soggetto formatore.

L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.