La valutazione della presenza di potenziali rischi di incidenti rilevanti, che si possono ripercuotere oltre che sul personale operante all’interno dell’azienda anche sulla popolazione e sull’ambiente esterno, consiste in una prima fase di verifica della quantità di sostanze pericolose presenti in azienda ed il rispetto dei limiti di applicazione previsti dall’allegato I del D.Lgs. 334/99 come modificato dal D.Lgs. 238/05.

Per presenza di sostanze pericolose si intende la presenza, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate in caso di perdita di controllo del processo industriale.

Sono esclusi dall’applicazione del decreto:

  • gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari, i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
  • il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea;
  • il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma l;
  • l'attività delle industrie estrattive di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, consistente nella prospezione ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione;
  • le discariche di rifiuti;
  • il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché le soste tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario ad eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2;
  • gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998 che svolgono in modo non occasionale le attivita' ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 20 ottobre 1998.

Il gestore delle attività rientranti nel campo di applicazione è soggetto ai sensi del D.Lgs. 334/99 tra gli altri agli obblighi a:

  • trasmissione della notifica (art. 6);
  • attuazione di un sistema di gestione della sicurezza (art. 7);
  • predisposizione del rapporto di sicurezza (art. 8);
  • predisposizione del piano di gestione delle emergenze (art. 11).

Ecogeo mette a disposizione le proprie professionalità in materia di incidenti rilevanti, per la valutazione e la predisposizione dell’apposita documentazione.